Statuto

      STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

      “A.V.O. – Associazione Villaggio Olimpico”

      Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

      È costituita l’associazione denominata “A.V.O. – Associazione Villaggio Olimpico”, di seguito “Associazione”.

      L’Associazione, democratica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, opera nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile per fini culturali, sociali e solidaristici.

      Art. 2 – Sede, durata e scioglimento

      L’Associazione ha sede presso Boh Bar, piazza Grecia, n° 44-47, 00196 Roma.

      L’Associazione ha durata illimitata.

      In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto dell’art. 148 TUIR e dei principi civilistici.

      Art. 3 – Natura e risorse dell’Associazione

      L’Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

      Si avvale dei seguenti introiti: quote associative; contributi, lasciti, donazioni e proventi vari.

      È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 36/2021 e dei principi generali del non profit.

      Le quote associative versate non sono rimborsabili in nessun caso; non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione o restituzione del fondo.

      Art. 4 – Obiettivi, finalità e attività

      L’Associazione persegue finalità civiche, culturali, educative e sociali senza scopo di lucro, mediante l’organizzazione di iniziative culturali, sociali e artistiche prevalentemente nel territorio del quartiere Villaggio Olimpico, mediante la promozione e la valorizzazione del territorio e della partecipazione civica, mediante il dialogo con le Istituzioni, mediante il rafforzamento della coesione sociale e la collaborazione con enti e associazioni aventi scopi analoghi.

      Per il raggiungimento degli scopi potrà organizzare manifestazioni, incontri, progetti, collaborazioni e attività accessorie non prevalenti ai sensi dell’art. 148 TUIR.

      Art. 5 – Soci

      Possono partecipare all’Associazione tutti gli individui maggiorenni, senza discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale, che accettano le finalità associative e il presente Statuto.

      L’ammissione di ogni nuovo socio avviene su presentazione dei soci già aderenti o tramite richiesta scritta del diretto interessato ed è ratificata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

      Art. 6 – Diritti e doveri

      Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri.

      I soci hanno il diritto di: partecipare alle attività associative, votare in Assemblea, candidarsi a qualsiasi carica e consultare i libri sociali. 

      I soci hanno il dovere di: versare la quota sociale, rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

      Art. 7 – Perdita della qualità di socio

      La qualità di socio si perde per: 

      1. Dimissioni volontarie: da far pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta. Il recesso avrà validità immediata, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno corrente;
      2. Decadenza per mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito di 3 (tre) mesi dalla data prevista per il suo pagamento;
      3. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo: per comportamento contrario alle finalità associative o arrecante danno morale o materiale all’Associazione; in caso di atteggiamento prevaricatore, scorretto o lesivo della convivenza associativa; in caso di atteggiamento contrario allo Statuto o ai regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo invierà comunicazione scritta al socio contenente le motivazioni che hanno comportato l’esclusione. 

      Art. 8 – Organi dell’Associazione

      Sono organi sociali:

      • Assemblea dei soci
      • Consiglio Direttivo, composto da Vicepresidente/i, Segretario, Tesoriere e Soci fondatori (in mancanza di questi, eventuali Soci ordinari) fino a un numero massimo di 5 membri.
      • Presidente

      Tutte le cariche sono elettive, gratuite, hanno la durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

      Art. 9 – Assemblea e convocazioni ordinaria e straordinaria

      L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano, viene convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno tra il 31 dicembre e il 31 maggio successivo, per l’approvazione del bilancio.

      L’Assemblea ordinaria viene convocata in forma scritta, 10 (dieci) giorni prima della data prevista, per deliberare in materia di bilanci, delineare e approvare i programmi e le iniziative dell’Associazione, eleggere le cariche sociali (in questo caso deve essere convocata entro trenta giorni dallo scadere delle cariche).

      L’Assemblea straordinaria viene convocata in forma scritta, 15 (quindici) giorni prima della data prevista, per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell’Associazione o altre questioni di particolare rilevanza. Può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

      La convocazione deve contenere data, luogo, ora e ordine del giorno. La riunione potrà svolgersi anche in modalità online o mista (in presenza e online): l’avviso dovrà contenere tale specifica.

      L’Assemblea è valida se è presente almeno la metà dei soci. Le decisioni ordinarie sono approvate a maggioranza dei presenti votanti, le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, lo scioglimento dell’Associazione è approvato con voto favorevole di tre quarti dei soci presenti.

      Art. 10 – Consiglio Direttivo e competenze

      Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea.  È presieduto dal Presidente ed è composto da Vicepresidente/i, Tesoriere, Segretario e Soci fondatori. In mancanza di questi ultimi, l’Assemblea può decidere di eleggere tanti Soci ordinari fino al raggiungimento del numero massimo previsto.

      Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, dietro convocazione del Presidente. Attua le deliberazioni assembleari, gestisce attività e patrimonio, delibera ammissioni ed esclusioni dei soci, redige rendiconti e bilanci, stabilisce la quota associativa, propone e coordina iniziative e progetti, redige regolamenti interni.

      Art. 11 – Presidente

      Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firma atti e documenti, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni.

      Art. 12 – Vicepresidente

      Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, collabora alla gestione organizzativa, svolge funzioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. 

      Può essere eletto Vicepresidente ogni membro del Consiglio Direttivo ad esclusione del Presidente.

      Art. 13 – Segretario

      Il Segretario redige i verbali, cura la tenuta dei libri sociali, gestisce la corrispondenza e custodisce l’archivio documentale.

      Art. 14 – Tesoriere

      Il Tesoriere gestisce la contabilità, cura incassi e pagamenti, predispone il rendiconto economico, conserva la documentazione contabile.

      Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

      L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

      Il bilancio è annuale e comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre; è elaborato dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.

      Art.  16 – Modifiche Statutarie

      Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

      Art. 17 – Norme di rinvio

      Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli artt. 36-42 del Codice Civile, la normativa fiscale vigente per enti associativi senza fini di lucro e i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

      Letto, approvato e sottoscritto

      Roma, lì 27/02/2026